A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 e dal successivo decreto interministeriale del 3 agosto 2026, è stato ufficialmente approvato il modello formale del documento d'identità provvisorio. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha già avviato la produzione dei moduli cartacei, che verranno distribuiti gradualmente ai Comuni tramite le Prefetture.
L'Anagrafe è attualmente in attesa di ricevere le prime forniture per poter avviare le procedure di rilascio ai cittadini.
Il nuovo documento d'identità provvisorio non sostituisce la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e non costituisce una scelta ordinaria alternativa. Il suo rilascio è consentito esclusivamente in via eccezionale e per comprovati casi di urgenza, ossia quando il cittadino dimostri l'impossibilità di attendere i normali tempi di stampa e spedizione della CIE.
I criteri e i vincoli fondamentali stabiliti dalla normativa:
- Carattere temporaneo e non rinnovabile
Il documento ha una validità massima di 6 mesi e non può essere rinnovato.
- Obbligo di restituzione
All'atto della richiesta o del ritiro della CIE definitiva, il documento provvisorio dovrà essere restituito all'Anagrafe.
- Contestualità
All'atto del rilascio del documento provvisorio, l'operatore anagrafico fisserà contestualmente l'appuntamento per l'emissione della CIE.
- Validità per l'espatrio
Pur prevedendo la possibilità di espatrio (previa dichiarazione di assenza di ostacoli di legge), la validità all'estero è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione. Si suggerisce di verificare gli Stati che lo accettano sul sito del Ministero degli Esteri cliccando sul link sottostante