Che cos'è il diritto di accesso?
E' il diritto degli interessati ad esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, salvo il rimborso dei costi.
Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. . .".
Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n. 27 del 15.09.2011, ha aggiornato le zone cosiddette non metanizzate, nelle quali i cittadini hanno diritto all'acquisto di gasolio e GPL a prezzo agevolato.
La legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la previsione di cui all'articolo 2,comma 13, della Legge 22/12/2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni della zona climatica E, intese secondo l'articolo 4, del Decreto Legislativo n. 268/2000 come ". . .. . ...porzioni edificate . . .. . .ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale,ivi comprese le aree in cui insistono case sparse".
Il Comune di Cantalupa gestisce in forma associata le funzioni di tutela paesaggistica, acquisendo il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, costituito presso l'Ente.
La presentazione delle richieste di Autorizzazione Paesaggistica ordinaria e semplificata, dovranno effettuarsi tramite accreditamento ed inoltro delle istanze in modalità digitale, attraverso la piattaforma "GEOTECSue: Sportello Unico per l'edilizia" nella pagina "Edilizia Casa e Territorio" del sito istituzionale del Comune di Cantalupa.
Ai fini dell'istruttoria delle pratiche e dell'acquisizione del parere da parte della Commissione Locale del Paesaggio, si richiede cortesemente di Voler produrre una copia cartacea di tutti gli elaborati. rrrr
La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita ai sensi della L.R. 32/08, esprime i pareri previsti:
Alla Commissione Locale per il Paesaggio (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale, verbale n. 12 del 18/03/2017) aderiscono i Comuni di: Cantalupa e Frossasco.
La Segreteria che si occupa delle funzioni paesaggistiche per i Comuni suindicati è gestita da Bruna Coassolo (Tel. 0121.352126 int. 2).
CERTIFICAZIONI ATTESTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28.01.2012 | |
CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA PREVISTI DALL'ART. 30, COMMA 2, DEL D.P.R. 380/01 | |
Uso notarile Fino a 10 particelle + 2 Euro per ogni particella inserita fino ad unb massimo di Euro 51,65 | ? 60,00 |
Uso successione Fino a 10 particelle + 2 Euro per ogni particella inserita fino ad unb massimo di Euro 51,65 | ? 60,00 |
Richieste di certificazioni attestazioni di cui al punto precedente con carattere di urgenza (entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento) | ? 70,00 |
CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA' rilasciate ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01 da pagare a presentazione richiesta | ? 70,00 |
CERTIFICAZIONE IDONEITA' ABITATIVE | ? 10,00 |
VOLTURAZIONI | ? 10,00 |
ALTRE CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA EDILIZIO/URBANISTICA (quali inizio/fine lavori - dichiarazioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457- ecc | ? 52,65 |
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER INTERVENTI SU AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESSAGGISTICO/AMBIENTALE E VINCOLO IDROGEOLOGICO) | ? 52,00 |
PERMESSI DI COSTRUIRE 8% sul totale del contributo di costruzione ed urbanizzazione con un minimo di Euro 105,00 (da pagarsi al momento della presentazione dellapratica e con saldo al momento del rilascio del permesso)e un massimo di Euro 516,46 | |
S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività 8% sul totale del contributo di costruzione ed urbanizzazione con un minimo di Euro 105,00 (da pagarsi al momento della presentazione dellapratica e con saldo al momento del rilascio del permesso)e un massimo di Euro 516,46 | |
C.I.L.A. - C.I.L. Comunicazione Inizio Lavori | ? 105,00 / 52,00 |
CONDONI EDILIZI Onerosi 8% sul totale del costo di costruzione ed urbanizzazione con un minimo di Euro 105,00 e un massimo di Euro 516,46 | |
Non onerosi | ? 105,00 |
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Onerose 8% sul totale del costo di costruzione ed urbanizzazione con un minimo di Euro 105,00 e un massimo di Euro 516,46 | |
Non onerose | ? 105,00 |
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E/O RICERCA IN ARCHIVIO accesso atti amministrativi ai sensi della l.241/90 o ricerca delle pratiche edilizie in archivio rilasciate | |
da non più di 5 anni | ? 30,00 |
oltre 5 anni | ? 50,00 |
Accesso atti amministrativi ai sensi della legge 241/90 che comporti la ricerca negli archivi comunali delle licenze o concessioni non numerati | ? 70,00 |
COSTI DI RIPRODUZIONE | |
Su carta formato A/4 | ? 0,45 |
Su carta formato A/3 | ? 0,90 |
I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso il sistema PagoPA per le pratiche edilizie all'interno del portale Geotecsue.
Gli importi relativi al CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE risultano i seguenti:
- urbanizzazione primaria euro 10.50 al mc lordo (deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24.12.2007)
- urbanizzazione secondaria euro 9.50 al mc lordo (deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24.12.2007)
- costo di costruzione - tabella parametrica euro 393,03 al mq (Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2014)
- costo di costruzione - aliquota del 5% su compunto metrico estimativo prezziario Regione Piemonte (ultima edizione)
I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso il sistema PagoPA per le pratiche edilizie all'interno del portale Geotecsue..
Lo Sportello Unico per l'Edilizia è l'ufficio, introdotto dal D.P.R. 6/06/2001 n. 380, che costituisce l''unico punto di riferimento all'interno del Comune, per cittadini e imprese, che siano interessate all'esecuzione di un intervento edilizio. Lo Sportello Unico per l'Edilizia si avvale della piattaforma web GEOTECSue, operativa dal 10 ottobre 2016, per l'acquisizione delle pratiche edilizie da parte del richiedente e fornisce, sempre mediante la medesima piattaforma web, una risposta tempestiva sulla pratica inoltrata, anche in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
Non competono allo Sportello Unico per l'Edilizia le sole pratiche inerenti le attività produttive per le quali l'unico titolare dei relativi procedimenti risulta essere lo Sportello Unico per le Attività Produttive (vedi specifico collegamento sulla home page del sito istituzionale Comune di Cantalupa inerente lo SUAP Pinerolo).
Si comunica pertanto che dalla data suindicata le nuove istanze edilizie dovranno essere inoltrate attraverso la piattaforma web GEOTECSue, tramite accreditamento del professionista incaricato al seguente link
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/geotecsue/Home.aspx?CE=cntlp509
Ai fini dell'istruttoria delle pratiche e dell'acquisizione dei parere da parte della Commissioni, si richiede cortesemente di Voler produrre una copia cartacea degli elaborati grafici.
Per quanto riguarda tutte le istanze edilizie presentate prima del 10 ottobre 2016, si dovrà continuare ad inoltrare eventuali integrazioni o comunicazioni in modalità cartacea, con deposito presso l'ufficio protocollo del Comune di Cantalupa.
Si precisa che la procedura telematica vale anche per le comunicazione di inizio lavori che dovranno essere comprensive, dove previsto, della relativa pratica strutturale inoltrata con procedura telematica
Tempi di risposta:
vedi iter procedurale
Per conoscere la rendita catastale del proprio fabbricato occorre conoscere il numero di foglio catastale ed il numero di particella, dati reperibili dall'atto di compravendita e consultare la seguente pagina
Ricerca dati catastali per codice fiscale
La normativa tecnica per le costruzioni di riferimento per tutto il territorio dal 1.07.2009 sono le norme tecniche del DM 14.01.2008.
Per maggiori informazioni contattare il sito www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico
Che cos'è?
La Segnalazione Certificata di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 24 D.P.R. 380/01, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222 del 2016.
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:
1. Attestazione di asseverazione delle condizioni di sicurezza, redatta sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, dal Direttore dei Lavori o, qualora non nominato, da un professionista abilitato, che assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità;
2. Documentazione relativa al collaudo statico opere strutturali:
- Certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 d.P.R. 380/01 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
oppure
- Deve essere fornita indicazione che il certificato di collaudo statico è già stato depositato allo Sportello per l'Edilizia in data ------ e protocollato con il numero ------;
oppure
- Certificato di Idoneità Statica a firma di Ingegnere o Architetto abilitati, ai sensi dell’art. 67, comma 2 del d.P.R. n° 380/2001, per interventi eseguiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio (art. 35 L. n° 47/85 e D.M. LL.PP. 15/5/1985);
oppure
- Relazione Tecnica sul comportamento strutturale dell’edificio in assenza di collaudo statico, per i fabbricati in c.a. già esistenti alla data del 17 giugno 1940; fabbricati in acciaio già esistenti alla data del 5 gennaio 1972; fabbricati in muratura già esistenti alla data del 19 dicembre 1987; fabbricati in legno, misti, etc. già esistenti alla data del 1° luglio 2009;
3. Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche: Dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate, alla normativa vigente, in materia di superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art. 11 del D.M. LL.PP. n° 236 del 14/06/89 e art. 77 del d.P.R. n° 380/01 per gli edifici privati; ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n° 380/01 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico;
4. Documentazione catastale: Copia della "Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto", originale o in copia conforme, restituita dagli Uffici catastali con attestazione dell’avvenuta presentazione e relative planimetrie catastali, riportanti il numero civico;
5. Documentazione relativa alla sicurezza degli Impianti:
- Dichiarazione, originale o in copia conforme, di conformità di tutti gli impianti realizzati nell’unità immobiliare, e parti comuni edificio, completa degli allegati obbligatori indicati nella stessa, redatta dalle imprese installatrici (art. 7, comma 1del D.M. 22/01/2008 n° 37, in materia di sicurezza impianti);
oppure
- Dichiarazione di rispondenza degli impianti alla normativa vigente, originale o in copia conforme, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 (nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile), redatta da tecnico competente operante nel settore da almeno cinque anni ai sensi art. 7, comma 6 del D.M.22/01/2008 n° 37, relazione tecnica e relativi allegati di supporto sotto responsabilità del dichiarante
per i seguenti impianti:
Impianto elettrico
Impianti elettronici (antifurto, citofono)
Impianto Protezione scariche atmosferiche
Impianto Riscaldamento e climatizzazione
Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili
Impianto radiotelevisivo
Impianto protezione antincendio
Impianto idrico
Impianto gas
altro
Ulteriore documentazione che si intende allegare a supporto dell’Attestazione di cui all'art. 24, commi 1 e 5a), D.P.R. 380/2001 :
1. Documentazione relativa al contenimento energetico degli edifici:
- Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa energetica vigente al momento dell'esecuzione, per i restanti interventi la cui fine lavori sia stata dichiarata in data successiva al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della DGR n° 43-11965);
oppure
- Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa energetica vigente al momento dell’esecuzione, per tutti gli interventi la cui fine lavori sia stata dichiarata in data antecedente al 1° ottobre 2009;
- Attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, convalidato dal SIPEE (per pratiche edilizie presentate dopo il 01.10.2009)
oppure
-Attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare asseverato dal Direttore dei Lavori (per pratiche edilizie presentate dopo il 23.09.2005 e prima del 25.07.2009) ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
oppure
-Attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare redatto dal Certificatore energetico e convalidato dal SIPEE (per pratiche edilizie presentate dopo il 25.07.2009 e prima del 01.10.2009) ai sensi del D.M. 26.06.2009
oppure
-Attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare redatto dal Direttore dei lavori (per interventi realizzati ai sensi del PIANO CASA (L.R. n°20/2009 e s.m.i., art.3 comma 4)
- Attestato di qualificazione energetica
casi di esclusione di non deposito dell’ A.Q.E.:
oppure
oppure
oppure
2. Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi (d.P.R. 1/8/2011 n° 151):
- Deve essere allegato il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di TORINO in corso di validità (se scaduto occorre allegare copia del certificato scaduto ed istanza di rinnovo del suddetto CPI);
oppure
- Si allega copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi del d.P.R. 1/8/2011 n° 151, con riferimento al numero di pratica dei VV.FF.;
oppure
- Si allega Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato stesso, in quanto nell'edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta alcuna attività soggetta alla normativa prevista dal d.P.R. 1/8/2011 n° 151;
3. Documentazione relativa agli allacciamenti: Dichiarazione a firma tecnico abilitato attestante:
- corretto approvvigionamento idrico a norma di legge e requisiti degli impianti;
- corretto allontanamento delle acque reflue (a norma delle vigenti leggi);
- corretto smaltimento dei rifiuti solidi;
4. Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di Inquinamento Acustico:
- Dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la non applicabilità delle disposizioni in materia di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici;
- Dichiarazione sottoscritta dal direttore lavori attestante il rispetto dei Requisiti Acustici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
5. Parcheggi Pertinenziali ai sensi della Legge 122/89 (Legge Tonioli): Occorre produrre Schema dimostrativoper l'individuazione dei parcheggi oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari e copia dei rispettivi atti notarili di vincolo.
La normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal D.P.R. 120/2017 (in vigore dal 22/08/2017).
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).
Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:
Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediate recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:
L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.
Le terre e rocce da scavo originate dalla realizzazione di opere possono essere riutilizzate presso il medesimo sito di produzione e/o presso terzi siti secondo quanto disposto dagli artt. 184 bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 120/2017.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito web dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), nella sezione "Terre e Rocce"
(http://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-rocce-1 )
Il R.D.L. 30 dicembre 1923, N. 3267 ed il successivo regolamento di applicazione approvato con R.D.L, 16 maggio 1926, n. 1126 sottopongono a tutela le aree territoriali che, per effetto di interventi, quali, ad esempio "disboscamenti o movimenti di terreno" possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime (art. 1, R.D.L. 3267/1923). Partendo da questo presupposto detto Vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l’intervento all’ottenimento di una specifica autorizzazione.
L’art. 9 (anticipando quanto sarà successivamente previsto dal d.Lgs 227/20014) prevede l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione di provvedere a rimboschimenti o versamento in denaro per la compensazione delle superfici trasformate.