Normativa di riferimento (Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 )
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 06.05.1994 avente per oggetto :"Approvazione del regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche"
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
La tassa e' dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in permanenti e temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione e' deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed e' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
LE CATEGORIE
Secondo la normativa di riferimento le categorie principali su cui è necessario effettuare la denuncia e il pagamento della tassa sono le seguenti:
- Occupazione del suolo: ponteggi, dehor, tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, passi carrabili.
- Occupazione del sottosuolo e soprassuolo: condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie.
- Distributori di carburante e tabacchi.
LA DENUNCIA
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti interessati devono presentare al comune, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione.
ESENZIONI
Sono esenti dalla tassa:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
CANONE
Si fa riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12.09.1993